Misure di contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2: Aggiornamento

Richiamate le Circolari del Ministero della Salute:

  • del 27 dicembre 2023 (mediante la quale “Le misure disposte con l’ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2023 […] sono [state] prorogate fino al 30 giugno 2024″),
  • del 28 aprile 2023 (che all’1, c.5 specifica che “La decisione sull’esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l’accesso ai Pronto soccorso e’ rimessa alla discrezione delle direzioni sanitarie e delle autorità regionali“) e
  • del 08 settembre 2023 (in virtù della quale “In ogni caso, resta ferma la responsabilità e la possibilità da parte del direttore sanitario della struttura o del clinico che ne ravvisi la necessità, di definire ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei test e misure di prevenzione e protezione aggiuntive”;

Considerata l’attuale situazione epidemiologica riguardante l’infezione da virus Sars-CoV-2;

Tenuto conto della particolare attenzione posta dalle citate circolari (in merito a pazienti che si trovano “in setting assistenziali ad alto rischio (es. reparti nei quali sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, strutture protette, RSA, etc.)”;

Preso atto dell’assenza, alla data odierna, di aggiornamenti pervenuti dal Ministero della Salute;

Richiamate anche le note prot. n.79544 del 22.5.23 (relativa all’uso dei DPI) e n.222040 del 17/12/2023 (a firma congiunta del Direttore Sanitario e del Direttore Servizio Farmaceutico, la quale richiamava al corretto utilizzo dei test diagnostici);

SI DISPONE QUANTO SEGUE:

(nelle more del recepimento di eventuali Circolari Ministeriali di aggiornamento all’Ordinanza del 27 dicembre 2023, ultima emanata)

Sorveglianza Sanitaria con tampone

    • Sia per operatori che per pazienti, viene eliminato l’utilizzo del tampone (antigenico o molecolare) ai fini della sorveglianza (pre-ricovero, pre-trasferimento, sorveglianza periodica, etc…);
    • l’utilizzo del tampone preventivamente al ricovero, resta obbligatorio esclusivamente per i soggetti:
      • destinati al ricovero ospedaliero in Terapia Intensiva o in Oncologia,
      • destinati al ricovero in struttura ospedaliera o territoriale E con anamnesi positiva per sintomatologia suggestiva per infezione da virus Sars-CoV-2;
    • resta anche, ovviamente, l’utilizzo del tampone da eseguire ai soli fini diagnostici, nel caso di soggetti sintomatici o, comunque, in tutti casi ritenuti sospetti a giudizio del clinico di riferimento;
    • nel caso in cui venga riscontrata positività in un paziente già ricoverato e sottoposto a tampone per motivi clinici, si effettua sorveglianza con tampone antigenico immunocromatografico eseguito quotidianamente per 5 giorni, solo nei soggetti che risultino, a seguito dell’indagine epidemiologica (effettuata secondo le procedure vigenti nella struttura):
      • contatti stretti (ad es: compagno di stanza) E
      • fragili e/o a rischio nel caso di infezione da virus Sars-CoV-2 (immunodepressi, oncologici, ultra-80enni, etc…).

NB1: la registrazione dei tamponi (sia positivi che negativi, compresi quelli di uscita dall’isolamento) deve essere effettuata su sistema TS.

NB2:  Nel caso di ricoveri di soggetti positivi o sospetti va ovviamente garantito l’isolamento “aereo”, nel rispetto delle vigenti procedure (vedasi PGA33, Rev. 02/19)

 

Utilizzo dei DPI da parte degli operatori

Si intende superata la nota prot. N. 79544 del 22.5.23.

Strutture / Reparti di degenza, ospedaliera e territoriale:

L’utilizzo della Mascherina mascherine chirurgiche e/o mascherine FFP2:

A) Aree senza obbligo di protezione per le vie respiratorie, sia per pazienti/utenti che per operatori
– gli spazi comuni (uffici amministrativi, Direzione, Cappella, Biblioteca, Auditorium, Spogliatoi, Corridoi, Bar, sale riunioni etc)
B) Aree con obbligo di mascherina chirurgica per operatori e visitatori/accompagnatori (comprese le sale d’attesa)
– Reparti di degenza non ricompresi nel seguente punto “C”;
– Servizi Ambulatoriali non ricompresi nel seguente punto “C”

C) Aree conobbligo di mascherina FFP2 per operatori e visitatori/accompagnatori (comprese le sale d’attesa)
– Reparti di degenza dei Dipartimenti Medici e delle strutture “territoriali” presenti nella struttura ospedaliera;
– Servizi Ambulatoriali di Oncologia e, comunque, destinati a pazienti oncologici (ad es: accessi vascolari, radioterapia etc; l’obbligo è esteso ai pazienti);
– Servizi di Emodialisi (l’obbligo è esteso ai pazienti);

– Servizi ambulatoriali di Ematologia (l’obbligo è esteso ai pazienti);
– Reparti/camere di degenza dove sono ospitati pazienti affetti da MDRO o, comunque da malattie infettive diffusive a trasmissione aerea.

Servizi ambulatoriali

L’utilizzo della Mascherina FFP2:

resta obbligatorio all’interno dei servizi ambulatoriali di Oncologia, in cui vengono effettuate chemioterapie; in questo caso, l’uso della mascherina FFP2 è obbligatorio anche per i pazienti e gli utilizzatori del servizio;

è fortemente raccomandato:

        • all’interno dei seguenti servizi ambulatoriali con possibile presenza di soggetti a rischio:
          • Emodialisi,
          • Ematologia,
        • nei casi e nelle situazioni in cui sia ritenuto opportuno dal Direttore di UO o dal Responsabile della Struttura, relativamente all’area di competenza specifica, ivi comprese situazioni di particolare rischio per la presenza di casi esposti o sospetti o positivi;
        • in tutti i casi suddetti, per i quali vige la forte raccomandazione, il Responsabile della Struttura (eventualmente su richiesta del Direttore di UO) può introdurre il relativo obbligo, relativamente all’area di competenza specifica, estendendolo eventualmente ai pazienti/utenti.

 

Accessi alle strutture di degenza, ospedaliere e territoriali, e ai servizi ambulatoriali di visitatori, familiari, assistenti, accompagnatori

Strutture / Reparti di degenza, ospedaliera e territoriale:

vengono soppresse tutte le misure “aggiuntive”, precedentemente implementate rispetto alla vigente PGA15 (“Disciplina Assistenza Integrativa Non Sanitaria nelle Strutture di degenza”); sia per le “visite brevi” (che avvengono in fasce orarie prestabilite e adeguatamente comunicate) che per le “assistenze integrative” (assistenza notturna o prolungata, regolarmente autorizzata), resta quindi valido quanto indicato dalla richiamata PGA15;

Nel caso di “assistenze integrative” è fortemente raccomandata la sottoscrizione del “patto di condivisione del rischio”.

L’utilizzo della Mascherina mascherine chirurgiche e/o mascherine FFP2:

A) Aree senza obbligo di protezione per le vie respiratorie, sia per pazienti/utenti che per operatori
– gli spazi comuni (uffici amministrativi, Direzione, Cappella, Biblioteca, Auditorium, Spogliatoi, Corridoi, Bar, sale riunioni etc)
B) Aree con obbligo di mascherina chirurgica per operatori e visitatori/accompagnatori (comprese le sale d’attesa)
– Reparti di degenza non ricompresi nel seguente punto “C”;
– Servizi Ambulatoriali non ricompresi nel seguente punto “C”

C) Aree conobbligo di mascherina FFP2 per operatori e visitatori/accompagnatori (comprese le sale d’attesa)
– Reparti di degenza dei Dipartimenti Medici e delle strutture “territoriali” presenti nella struttura ospedaliera;
– Servizi Ambulatoriali di Oncologia e, comunque, destinati a pazienti oncologici (ad es: accessi vascolari, radioterapia etc; l’obbligo è esteso ai pazienti);
– Servizi di Emodialisi (l’obbligo è esteso ai pazienti);

– Servizi ambulatoriali di Ematologia (l’obbligo è esteso ai pazienti);
– Reparti/camere di degenza dove sono ospitati pazienti affetti da MDRO o, comunque da malattie infettive diffusive a trasmissione aerea.

La mascherina, di norma, non viene fornita dall’AUSL.

Servizi Ambulatoriali:

relativamente all’uso dei DPI da parte dei visitatori/accompagnatori:

      • vige l’obbligo di mascherina di tipo FFP2 per i visitatori che accedono ai servizi ambulatoriali di Oncologia, in cui vengono effettuate chemioterapie;
      • il Responsabile della Struttura (eventualmente su richiesta del Direttore di UO) può introdurre l’obbligo di utilizzo della mascherina FFP2 o chirurgica, nei casi e nelle situazioni in cui lo ritenga opportuno, ivi comprese situazioni di particolare rischio per la presenza di casi esposti o sospetti o positivi;

la mascherina, di norma, non viene fornita dall’AUSL.

Ultimo aggiornamento
17/07/2024
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