Accesso civico e documentale
Accesso documentale (art. 22 Legge 241/1990)
Accesso civico (art. 5, comma 1, D. L.vo n. 33/2013 e s.i.m.)
L’“accesso civico” (art. 5, comma 1 del D.lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016), è il diritto di chiunque di accedere agli atti, documenti e informazioni per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione in capo alle Pubbliche Amministrazioni, in caso di omessa pubblicazione.
Accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, D. L.vo n. 33/2013 e s.i.m.)
L’”accesso civico generalizzato” (art. 5, comma 2 del D.lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016) è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del citato decreto.
L’Azienda USLUmbria 1 ha disciplinato il diritto di accesso agli atti amministrativi, il diritto di accesso civico e il diritto di accesso civico generalizzato con un Regolamento adottato con Delibera del Direttore Generale n. 1303/2017
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01/03/2023
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