Controlli e rilievi sull’amministrazione
Art. 31 c.1: Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli Organismi Indipendenti di Valutazione o Nuclei di Valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli Organi di revisione amministrativa e contabile, al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti dalla Corte dei Conti riguardanti l’Organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Ultimo aggiornamento
01/03/2023
Tutta l'Amministrazione trasparente
- PNRR M6C2I1.2 – INT. 36 – Acquisto di apparecchiature, tecnologie e sistemi informatici, necessari per il corretto ed efficace funzionamento delle Strutture/Servizi di questa Azienda Sanitaria, previsti negli interventi di cui all’ex art. 20 L. 67/1988 ammessi a finanziamento dal Ministero della Salute CUP F92C16001270003
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