Disposizioni Generali

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita’ e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. (GU n.132 del 8-6-2016) Entrato in vigore il 23/06/2016.

 

Il nuovo Decreto legislativo sulla trasparenza (che ha introdotto, tra l’altro, anche l’”accesso generalizzato”, noto anche come FOIA), comporta, tra gli adempimenti richiesti alle pubbliche amministrazioni, anche la revisione e l’adeguamento dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblicati sui siti istituzionali.
Le pubbliche amministrazione hanno sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso per adeguarsi alle modifiche introdotte.

 

Si informano i cittadini che i documenti, le informazioni, i dati pubblici opportunamente aggregati e resi anonimi, oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono riutilizzabili ai sensi del D. Lgs. 36 del 24.01.2006, del D.Lgs. 82 del 07.03.2005 e del D. Lgs. 196 del 30.06.2003, con obbligo di citarne la fonte e di rispettarne l’integrità.

L’uso delle informazioni liberamente accessibili online, non deve pregiudicare il livello di tutela delle persone fisiche, quindi il semplice fatto che le informazioni personali siano rese pubblicamente conoscibili per finalità di trasparenza, non comporta che esse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, diverso da quello per il quale sono stati pubblicati.

 

Vedi: Responsabile Trasparenza
Vedi: Responsabile Prevenzione della Corruzione

 

Le informazioni ed i documenti relativi alla Prevenzione della Corruzione vengono pubblicati come previsto dalla normativa, nella Sezione Altri Contenuti – Corruzione

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Ultimo aggiornamento
03/04/2023

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